Il governo ha approvato la riforma della giustizia, che ora naturalmente dovrà passare al vaglio delle Camere. Questi in estrema sintesi i punti:
- Appellabilità sentenze. Contro le sentenze di condanna sarà sempre ammesso appello salvo che la legge non disponga altrimenti in relazione alla tipologia di reato o della pena. Quelle di proscioglimento saranno appellabili solo nei casi previsti dalla legge.
- Doppio C.s.m. Saranno previsti due Consigli Superiori della Magistratura (che è l’organo di autoregolamentazione e disciplinare dei magistrati). Uno per i “giudicanti” ed uno per i “requirenti” (pubblici ministeri). Sono introdotte modifiche anche in merito alla composizione dei collegi predetti. In ogni caso, tali organismi non potranno adottare provvedimenti di indirizzo politico o comunque, non disciplinati dalla Carta Costituzionale.
- Esercizio azione penale. Il P.M. ha l’obbligo di esercitarla ma solo nei casi previsti dalla legge.
- Giudici. I giudici costituiscono un organo autonomo e indipendente soggetto solamente alla legge. La vecchia norma costituzionale, prevedeva che i giudici fossero soggetti solamente alla legge.
- Irretroattività norme. Si prevede che le norme del decreto non siano retroattive, ossia, non si applichino ai procedimenti penali che sono in corso al momento dell’entrata in vigore.
- Polizia giudiziaria. Il giudice e il P.m. possono disporre della polizia giudiziaria solo nei casi e modi predefiniti dalla legge.
- Responsabilità dei magistrati. I magistrati saranno direttamente responsabili per gli atti compiuti in violazione di diritti, che ledano le persone, al pari di ogni altro pubblico dipendente. Detta responsabilità civile si estende allo Stato.
- Separazione carriere. I magistrati si distingueranno in giudici e pubblici ministeri.
Queste, in definitiva, le sostanziali modifiche introdotte.