Da oggi 23 dicembre 2011 entrano in vigore norme più rigorose e stringenti sulla mediazione obbligatoria disciplinata dal d.lgs. 28/2010.
1) Obbligo per i capi degli uffici giudiziari di vigilare sulle regole della “improcedibilità” dei giudizi soggetti a mediazione obbligatoria e di adottare ogni iniziativa volta ad agevolare la mediazione c.d. “delegata”.
2) La sanzione alla parte chiamata in mediazione che non vi si presenti senza addurre un giustificato motivo è applicata dal giudice con ordinanza non impugnabile alla prima udienza.
Di seguito, si riporta il testo completo delle novità normative introdotte.
Schema di decreto legge recante <<Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile>>
Articolo 13
Modifiche alla disciplina della mediazione
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è inserito il seguente <<6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura e al ministero della Giustizia>>
b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: <<Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’articolo 5, comma 1,>> (ndr. il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio.)