Leggendo l’articolo 41 del d.m. 140/2012 che ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi ai professionisti, si evince che “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore“. La norma, appare chiara e sintetica, tuttavia, potrebbe dare adito a qualche dubbio interpretativo, laddove la si volesse intendere, nel senso, che le “liquidazioni successive” fossero riferite a cause (per quanto concerne i liberi professionisti avvocati) cominciate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Tuttavia, così non è. Si deve intendere, qualunque tipo di “liquidazione” anche per le cause tuttora pendenti.
In tal senso, si è recentemente espressa la Cassazione a Sezioni Unite n. 17406 del 25 settembre 2012 che ha sancito il presente principio di massima: i nuovi parametri, sono “da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate“.