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Chi lo ha detto che per svolgere una determinata professione di tipo intellettuale, occorra sempre l’iscrizione ad un albo ?

Da oggi, a seguito della pubblicazione in G.U. 22 del 26.1.2013 della legge numero 4 del 14 gennaio 2013 non è più necessario.

Laddove da decenni sono in corso diatribe e discussioni accese tra il mondo delle “partite iva” ed i governi che si sono succeduti, circa l’opportunità (o meno) di “abolire” gli albi ovvero l’efficacia qualificante dei titoli di studio, ecco che, con un abile colpo di mano, il legislatore ha adottato una classica tecnica che in ambito negoziale si chiama “distrai il tuo avversario e persegui il tuo obiettivo“. Ossia, il legislatore ha mollato la presa dalla “posizione” (abolire o meno gli albi) e ha fatto breccia da una diversa porta per tutelare l’interesse perseguito: ha  lasciato intatti gli albi ma, di fatto, ha legittimato e pienamente riconosciuto le professioni non regolamentate ossia non iscritte ad alcun albo.

Vediamo pertanto, una sintesi della profonda novità che investe il sistema delle c.d. libere professioni.

 

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[vc_toggle title=”Che cos’è una professione non regolamentata (clicca per continuare …)” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

E’ un’attività di tipo economico anche organizzata, con cui si prestano opere o servizi a favore di terzi, con attività prevalente ed abituale, caratterizzata da lavoro intellettuale o con esclusione di esso e con esclusione di quei tipi di attività nelle quali occorra l’iscrizione ad un albo professionale, ovvero le professioni sanitarie, artigianali commerciali, di pubblico esercizio disciplinate da specifiche norme.

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Stando alla definizione, tutte le attività “intellettuali” possono essere reputate tali ai fini della legge. Spetterà dunque ai singoli “albi professionali” stringere il più possibile (o meglio, fare sì che il legislatore stringa il più possibile) le maglie delle attività da considerarsi protette affinché queste non divengano di dominio pubblico

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[vc_toggle title=”Primari obblighi del professionista n.r. (clicca per continuare …)” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Deve indicare nella propria corrispondenza e in genere in ogni documento relativo alla propria attività, la specifica di “professionista che svolge attività non regolamentata (specificando il tipo) ai sensi della legge 4 del 2013”. 

In difetto di ciò, il professionista incorre nelle sanzioni previste dal “codice del consumo” ex d.lgs. 206/2005.

I principi fondamentali sulla cui base opera il professionista n. r. sono quelli di autonomia, competenza, indipendenza tecnico / intellettuale, buona fede, affidamento del pubblico, correttezza, ampliamento dei servizi offerti.

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Come si legge, sono molti dei medesimi principi (autonomia, indipendenza, responsabilità) che già vengono richiamati in altri ambiti professionali (avvocati, commercialisti ecc.)

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[vc_toggle title=”Come si esercita la professione n.r. (clicca per continuare …)” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

La si può esercitare in forma individuale, societaria, come associazione, cooperativa ed anche di lavoro dipendente. 

In particolare, si possono costituire forme associative su base personale tra più liberi professionisti. 

Gli statuti di queste, devono garantire trasparenza sulle attività svolte e sull’associazione stessa, il rispetto di regole deontologiche, una struttura e dotazione tecnico – scientifica idonea a perseguire le finalità.

Più specificamente, l’associazione deve:

  1. promuovere la formazione dei propri iscritti;
  2. elaborare un codice di condotta;
  3. stabilire, sanzioni da irrogare ai propri associati;
  4. promuovere forme di garanzia per l’utente, attivando uno sportello informativo sulle attività dell’associazione e che funga al fine di dirimere eventuali contenziosi con gli associati, nonché per garantire gli standard qualitativi di questi ultimi.

Il Ministero dello sviluppo economico, pubblica l’elenco delle associazioni di professionisti che, assumendosi le relative responsabilità attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalla nuova legge.

Tali associazioni non possono: usare denominazioni relative a professioni già regolamentate ed iscritte agli appositi albi; per i professionisti, svolgere attività professionali riservate a specifiche categorie di soggetti, salvo che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione regolare all’albo relativo.

Ancora, è previsto che le associazioni, possano tra loro aggregarsi dando così luogo a forme collettive idonee a rappresentare, promuovere, qualificare le attività professionali che rappresentano nonché divulgare le informazioni e le conoscenze correlate, e farsi così anche portatrici rappresentative di istanze comuni, presso gli organi istituzionali competenti. Su mandato delle singole associazioni, tali aggregazioni potranno anche controllare l’operato delle singole associate, il rispetto dei codici di autoregolamentazione ecc.

La legge disciplina peraltro la pubblicità di tali associazioni:

  1. tutti gli elementi informativi vanno resi sul sito web, a piena tutela della trasparenza in favore del consumatore;
  2. vanno seguiti i principi di cui all’art.81  d.lgs. 59/2010 in tema di marchi ed attestazioni di qualità;
  3. è possibile promuovere comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei certificati di qualità e competenza. 
  4. Vi sono poi, una serie di elementi che l’associazione deve specificamente pubblicizzare e, in particolare:

              –  l’atto costitutivo e il relativo statuto;

              –  la specifica delle attività professionali svolte nell’associazione;

              –  la composizione degli organismi societari;

              –  la struttura organizzativa;

              –  requisiti per poter partecipare all’associazione (titoli di studio, obbligo di aggiornamento, verifica e controlli circa l’assolvimento dell’obbligo, specifica della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;

               –  assenza di scopo di lucro.

Alcune specifiche circa gli adempimenti degli obblighi pubblicitari, riguardano quanto deve essere indicato sul sito web:

                –  il codice di condotta con la previsione di sanzioni e l’organo deputato ad irrogarle;

                –  l’elenco degli iscritti da aggiornarsi annualmente;

                –  le sedi dell’associazione (nella nazione, in almeno tre regioni);

                –  la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

                –  l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

                –  le garanzie attivate a tutela degli utenti (polizze assicurative, altro).

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Viene così esaltata la fantasia dei singoli professionisti, nel ricercare forme associative che, garantendo il rispetto di determinati standard e nei limiti dei divieti posti, consentano di riunire figure professionali affini. Anche se tali principi, in qualche modo, sembrano “replicare” alle già note tipologie di “albi” professionali protetti: con tanto di pubblicazione sui registri del Ministero dello sviluppo economico. 

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[vc_toggle title=”Attestazione agli iscritti (clicca per continuare …)” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Le associazioni si regolamenteranno tramite propri codici e per qualificare la professione, ci si rifà agli schemi tipici delle normative UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN ed UNI di cui alle direttive europee del 1998.

 Per quanto specificamente concerne i singoli associati, per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza dei mercati dei servizi professionali, le associazioni rilasceranno attestati previe ideonee verifiche e sotto responsabilità del proprio rappresentante legale che garantiranno:

  1. iscrizione regolare del professionista all’associazione;
  2. requisiti standard occorrenti per entrare nell’associazione;
  3. standard qualitativi che gli associati dovranno avere e conservare per permanere nell’associazione; 
  4. garanzie che l’associazione fornisce all’utente, in relazione all’associato con cui egli si relazioni;
  5. eventuale possesso di polizza assicurativa del singolo professionista; 
  6. eventuale possesso di una certificazione UNI da parte del singolo professionista (si specifica in particolare, che gli organismi di certificazione accreditati ex regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione).

Viene tuttavia chiaramente specificato, che le attestazioni non rappresentano una condicio sine qua non per per l’esercizio dell’attività professionale.

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Per concludere, sebbene sia meritevole lo sforzo compiuto dal legislatore in un periodo di crisi in cui è bene tutelare chi abbia spirito innovativo ed ottime capacità (ma non l’iscrizione ad un albo) conciliando ciò con la doverosa tutela del consumatore, sembra di scorgere un film già visto. Difficilmente, il singolo professionista si “inventerà” una libera professione ed agirà tutto solo come un battitore libero. Più probabilmente, anch’egli finirà inglobato nelle morse di un’associazione di categoria professionale (sempre che non ne inventi lui stesso una) o in un’aggregazione di associazioni professionali che, a suon di “regolamenti”, “sanzioni”, “codici di autoregolamentazione”, “balzelli” ecc. ecc. finiranno per rendere “protetta”, una professione che all’origine non doveva essere tale. 

Quindi, largo alla fantasia, neo professionisti n.r. e neo associazioni di professionisti n.r. !

E’ la solita Italia nostra.

Articolo postato da Filippo Martini

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