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Con la rivoluzionaria sentenza n. 186 depositata il 12 luglio 2013 la Corte Costituzionale ha sancito la illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall’art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per violazione dell’art. 24 e 111 della Costituzione laddove di fatto, pregiudica ed impedisce la prosecuzione e l’esecuzione di pignoramenti ai danni delle pubbliche amministrazioni (nello specifico delle a.s.l.).

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[vc_toggle title=”I FATTI” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Con quattro distinte ordinanze di tenore sostanzialmente identico, il Tar Campania ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale della norma sopra indicata, nella parte in cui, nella sua originaria formulazione, prevede che, nelle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari, sottoscritto ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2011.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text] [/vc_toggle]

[vc_toggle title=”UNA SITUAZIONE (L’IMPIGNORABILITA’) CHE SI PROTRAE NEL TEMPO …” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

I giudici campani in particolare, rilevano come la situazione dell’impignorabilità dei beni si protragga troppo nel tempo e sia tale, nella sostanza, da non sopperire situazioni marginali ed emergenziali, ma stia divenendo prassi normativa tale, da far ipotizzare in maniera non manifestamente infondata, la violazione degli artt. 3, comma primo, 24, commi primo e secondo, 41 e 111, comma secondo, Cost.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Al fine di dimostrare tale assunto, il TAR rimettente rammenta che, già con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), il legislatore nazionale aveva escluso la possibilità di intraprendere o proseguire le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere situate nelle Regioni che avevano sottoscritto piani di rientro del disavanzo sanitario. Oltre a tale blocco, previsto per la durata di un anno dalla entrata in vigore della legge, era, altresì, previsto che i pignoramenti eventualmente già eseguiti non avessero efficacia nei confronti dei debitori né dei loro tesorieri, potendo costoro disporre dei beni eventualmente vincolati.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Prosegue il rimettente osservando che, a brevissima distanza dalla sua entrata in vigore, la predetta disposizione fu modificata − in occasione della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), intervenuta con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 − nel senso che, fermo il resto, la impossibilità di procedere ad azioni esecutive era stata ridotta da 12 a soli 2 mesi.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2010 era stato ripristinato il diritto dei creditori di agire in executivis per la soddisfazione dei loro diritti; tuttavia, la situazione di grave disagio finanziario regionale ha presto indotto il legislatore statale ad intervenire nuovamente: infatti, con l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata reintrodotta, al fine di agevolare il raggiungimento dei risultati indicati nel piano di rientro, la inibitoria delle azioni esecutive nei confronti delle aziende del comparto sanitario sino al 31 dicembre 2010.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

La nuova disposizione peraltro differiva sostanzialmente rispetto alle precedenti in quanto, diversamente da queste, non prevedeva lo svincolo dei beni già sottoposti a pignoramento.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text] [/vc_toggle]

[vc_toggle title=”… SINO ALLO SMACCO FINALE” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text]

In un momento ancora successivo, continuano i giudici campani rimettenti, il legislatore è intervenuto con la disposizione ora censurata che non solo reitera il blocco delle azioni esecutive sino al 31 dicembre 2011 − data questa, osserva lo stesso rimettente, ulteriormente differita al 31 dicembre 2012 per effetto del sopravvenuto art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 − ma reintroduce anche lo svincolo delle somme già staggite. Che quindi diventano liberamente utilizzabili.[vc_column_text width=”1/1″ el_position=”first last”] [/vc_column_text] [/vc_toggle]

[vc_toggle title=”LA PRESA DI POSIZIONE DELLA CONSULTA: BASTA PROROGHE SULL’IMPIGNORABILITA'” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

La Corte Costituzionale è così intervenuta in modo netto sul punto.

Dapprima la Consulta ricorda di avere già affermato, in passato, che un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale (sentenze n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003) e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007).

Viceversa, la disposizione ora censurata, la cui durata nel tempo, inizialmente prevista per un anno, già è stata, con due provvedimenti di proroga adottati dal legislatore, differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013, oltre a prevedere, nella attuale versione, la estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni bloccati ad istanza dei creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate, con derivante e definitivo accollo, a carico degli esecutanti, della spese di esecuzione già affrontate, non prevede alcun meccanismo certo, quantomeno sotto il profilo di ordinate procedure concorsuali garantite da adeguata copertura finanziaria, in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati.

Tale normativa pertanto, si pone, in entrambe le sue versioni, in contrasto con l’art. 24 Cost. in quanto, in conseguenza della norma censurata, vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi.

Costoro non soltanto si trovano, in alcuni casi da più di un triennio, nella impossibilità di trarre dal titolo da loro conseguito l’utilità ad esso ordinariamente connessa, ma debbono, altresì, sopportare, in considerazione della automatica estinzione (o, nella versione precedente, della inefficacia) delle procedure esecutive già intraprese e della liberazione dal vincolo pignoratizio dei beni già asserviti alla procedura, i costi da loro anticipati per l’avvio della procedura stessa.

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[vc_toggle title=”QUINDI, IN DEFINITIVA …” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

… con la disposizione censurata, il legislatore statale ha creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.

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articolo postato da avv. Filippo Martini

 

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