Come noto da alcuni giorni, con un comunicato stampa (ma ancora la sentenza non è stata pubblicata quindi, non è operativa rendendo tuttora obbligatoria la mediazione), “La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione“.
A seguito di ciò è stato presentato al Senato un emendamento al DL Sviluppo che è teso a porre rimedio e così sanare tale supposto eccesso di delega. In estrema sintesi, tale emendamento rettifica gli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 28/10 apportando due varianti:
1) l’introduzione del tentativo obbligatorio in un arco di tempo limitato, fino al 2017;
2) la proposta di conciliazione formulata da parte del mediatore, può essere effettuata in presenza di entrambe le parti assistite dai rispettivi avvocati.
Di seguito il testo dell’emendamento sostenuto dal movimento ADR italiano.
“Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:
“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
b) All’articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato”