In data 19 febbraio 2014 è stato presentato il nuovo codice deontologico forense (consultabile qui) che entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U.
E’ interessante notare, come il nuovo testo preveda la tipizzazione delle varie sanzioni applicabili e la specificazione, in calce ad ogni illecito o violazione, della relativa sanzione.
Vediamo alcuni esempi specifici per quanto riguarda le tipologie sanzionatorie più gravi (sospensione / radiazione dall’albo).
[/vc_column_text]E’ ad esempio disposta la sospensione da due a sei mesi, dell’avvocato che commetta illeciti quali la stipulazione del patto di quota lite (art. 25), ovvero lo svolgimento di attività senza titolo o sotto comminata sospensione (art. 36), ovvero condotte tese all’influenza o alla subornazione dei testimoni (art. 55, le pene arrivano anche fino ad un anno), la violazione degli obblighi nei rapporti con la stampa e i media (art. 57).
E’ prevista la sospensione da uno a tre anni, nei casi di accettazione di incarichi per attività note come illecite, ovvero per aver suggerito la formazione di contratti o atti nulli o l’espletamento di attività illecite (art. 23), l’agire in conflitto d’interessi col cliente (art. 24), la violazione del segreto professionale (art. 28), le violazioni nella gestione di denaro altrui (art. 30) o del cliente (art. 31). Inoltre la violazione del dovere di verità nell’utilizzo delle prove, nella gestione di informazioni acquisite e fornite in sede processuale (art. 50).
[/vc_toggle]Fortunatamente, non vi sono sanzioni che prevedano espressamente la radiazione. Tuttavia, è opportuno menzionare che la sanzione è prevista in tutti quei casi ove la violazione perpetrata rende incompatibile la permanente iscrizione dell’incolpato nell’albo. Inoltre, il Consiglio competente a giudicare, ben potrà comminare detta sanzione, quale “aggravante” a fronte di condotte particolarmente gravi (o perché ripetute, o perché ritenute tali).
Il codice prevede infatti all’art. 22 commi 2 e 3 un sistema di “attenuanti” e “aggravanti” che consentono di mitigare, ovvero aggravare la sanzione a seconda degli specifici casi.
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articolo postato da avv. Filippo Martini