La sentenza (Cassazione 26745_2016) è stata depositata pochi giorni fa e proviene dalla V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.

IL CASO

Risulta certamente nella memoria delle cronache, il caso di un’insegnante che aveva imposto ad un suo studente di scrivere sulla lavagna la frase “sono un deficiente” per ben cento volte, stante il fatto che il giovane aveva apostrofato un compagno come “gay“.

La vicenda finì anche nelle aule di giustizia posto che la signora venne querelata per il supposto reato di abuso dei mezzi di correzione e, assolta in primo grado, il pubblico ministero interpose rituale impugnazione.

Nell’atto di appello, il giudice scriveva testualmente questo: “i metodi educativi dell’insegnante sono paragonabili a quelli della rivoluzione culturale maoista del 1966 ed è costume dei ragazzi e dei giovani apostrofarsi reciprocamente (spesso per scherzo) con espressioni omofobiche … abitudine non commendevole ma largamente diffusa e … anche largamente tollerata dalla società“.

Appreso quanto sopra, un’associazione nota come “articolo 3” aveva pubblicato su un sito, un comunicato con determinate espressioni che avrebbero tra l’altro qualificato il magistrato requirente in questione attribuendogli epiteti quali: “grettezza machista“, “omofobia“, “misoginia“.

Il giudice ritenutosi offeso ed ingiuriato, a propria volta querelava l’associazione.

LA PRONUNCIA

La Corte di Cassazione ha infine annullato la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, rinviando in appello agli effetti civili, entrando nel merito della vicenda al fine di puntualizzare, in diritto, che l’esercizio del diritto di “critica” consente di scriminare la condotta serbata dall’associazione “articolo 3“.

In estrema sintesi,  gli ermellini affermano quanto segue:

  1. occorre distinguere il diritto di “cronaca” (che dev’essere oggettivo e veritiero) dal diritto di “critica” che implica un’attività di tipo interpretativo;
  2. nel caso di specie, non si era considerato l’intero testo scritto, ma solo alcune espressioni estrapolate dal contenuto offensivo;
  3. nel complesso il testo rappresentava una critica verso l’atto di appello del magistrato, inteso nel suo tenore complessivo;
  4. secondo alcuni precedenti giurisprudenziali, il diritto di critica giudiziaria “dev’essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell’homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l’unico reale strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza“;
  5. in pratica la decisione impugnata non avrebbe considerato tutto ciò e, limitando l’osservazione ad una parte dello scritto non ha considerato lo specifico profilo per cui con le espressioni “aspre usate” nei confronti del magistrato si scagliavano contro il suo intero atto d’appello ove questi “in modo invero improprio per l’iperbolicità del confronto (queste in virgolettato le espressioni usate dalla Cassazione) paragonava i metodi dell’insegnante a quelli usati dalle guardie rosse di Mao durante la rivoluzione culturale cinese”.

SORPRENDE …

… in tutta franchezza, che gli atti dei magistrati (o degli avvocati, nell’esercizio delle proprie alte funzioni di amministrazione della giustizia) siano sottoposti al vaglio, oltre che del magistrato giudicante, anche del popolo italiano il quale può elaborare vere e proprie “sentenze di critica” anche “aspra” come la definiscono gli ermellini nella pronuncia che si commenta. E poco importa se talvolta (ed anzi ultimamente sempre più spesso in un mondo social – web popolato da blogger e giornalisti improvvisati) la critica se non esercitata in modo composto, intelligente e costruttivo, ma offensivo e distruttivo, sia capace di fare più danni di un incidente.

Al tempo stesso però, allieta sapere che secondo la massima espressione della giustizia italiana, ancora esiste un sacrosanto diritto di critica (si auspica non monodirezionale), anche ed in specie nei confronti dei giudici.

Si ribadisce comunque, almeno a parere di chi scrive, che la critica dovrebbe essere sempre costruttiva e propositiva, specificamente indirizzata verso l’operato di una persona: mai offensiva dell’altrui dignità.

Intendo, per esempio, la critica verso tutti quei giudici (ma in base a quanto sopra preferisco riferirmi alle “sentenze”, non ai “giudici” in quanto tali) che in modo “gretto”  legittimano, talvolta, i più biechi esperimenti sociali ai danni dei soggetti più indifesi: penso agli embrioni violati e soppressi e ai piccoli feti abortiti. Penso ai bambini, quelli concepiti all’estero chissà come …

Penso anche ai casi di quei presbiteri che si trovano accusati e messi alla pubblica gogna, nonché querelati, per avere citato le epistole di San Paolo (quelle che trattano tematiche legate alle condotte omosessuali) durante un’omelia in Chiesa.

Chissà se anche in questi casi – in sede dibattimentale – opererà il diritto di libera espressione del pensiero (nell’esercizio di un Ministero di culto religioso) sancito dall’art. 21 della nostra Costituzione, di cui è parte il diritto di critica.