Con questi brevi e schematici articoli, di cui il presente è un’introduzione di carattere generale, vorremmo aiutare a comprendere per quali motivi la mediazione conviene maggiormente rispetto ad una causa in tribunale.
Vorremmo quindi specificare che, la mediazione, semplifica !
1) La mediazione semplifica nell’introduzione del contenzioso. Non occorrono formule sacramentali e ritualmente imposte a pena di inammissibilità. La parte, o il più delle volte l’avvocato che l’assiste potrà optare per l’utilizzo di uno dei tanti schemi o modelli preimpostati che i vari enti inseriscono nei rispettivi siti web oppure redigere egli stesso l’istanza ove si devono indicare elementi essenziali, quali i dati anagrafici delle parti, l’oggetto del contendere e la pretesa. Ovviamente, se mancasse qualche dato, nessuna parte “decadrebbe” dall’esercizio dell’azione ma, semplicemente, l’ente di mediazione la contatterebbe per chiarire gli elementi carenti o da integrare, senza alcuna decadenza o preclusione. Ancora più semplice è l’adesione alla procedura. La parte chiamata in mediazione potrà semplicemente firmare la lettera di adesione inviatagli dall’ente di mediazione e, solo se vuole o lo ritiene strategicamente utile potrà “replicare” in forma scritta contro le argomentazioni della parte istante.
2) La mediazione semplifica in quanto è una procedura flessibile. Le parti non sono tenute ad allegare documenti entro certi termini e possono esibirli o subito, o durante lo svolgimento della procedura. Tatticamente, una parte potrebbe decidere di esibire un documento importante, anche in una fase di stallo del negoziato per superarlo, oppure alla fine della trattativa quando teme di subirne l’esito al fine di ottenere una svolta in proprio favore. Occorre quindi abilità che gli avvocati certo già posseggono per svolgere al meglio le negoziazioni. La flessibilità si denota inoltre nei rapporti con il mediatore durante la procedura e addirittura nella possibilità che certi enti consentono di effettuare mediazioni a distanza, in teleconferenza.
3) La mediazione semplifica in quanto si conclude in tempi brevi (massimo quattro mesi) e con poche spese per le parti (una media di costo indicativa che va tra i 500 e i 2000 euro) e garantendo la massima riservatezza per le parti.
4) La mediazione semplifica perché il verbale di conciliazione è titolo esecutivo ossia consente subito di potere agire, ove l’altra parte non adempia agli obblighi assunti, per ottenere in via forzata quanto concordato in sede di accordo finale. Su semplice richiesta della parte, si provvede in tempi ristretti al deposito del verbale presso il Tribunale competente al fine di ottenere l’omologa. L’omologa, conferisce al verbale piena efficacia esecutiva.
Seguiranno altri articoli per approfondire alcuni aspetti tipici della mediazione, che consentono di apprezzarne le distinzioni rispetto ad un contenzioso in sede giudiziale.