Il Tribunale civile di Ferrara con la sentenza numero 1294 del 18 agosto 2011 consente di puntare nuovamente i riflettori sulla vexata quaestio relativa alla invalidità degli assegni emessi a scopo di garanzia, talvolta privi di data o di altri elementi essenziali.

IL CASO

1)    Con procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. il sig. Rossi ricorreva al Tribunale di Ferrara, e chiedeva che si ordinasse alla Camera di Commercio di Ferrara la cancellazione e/o sospensione della pubblicazione del nominativo del predetto dal Bollettino Ufficiale dei Protesti in relazione all’assegno bancario della Cassa dei Risparmi dell’importo di Euro 1.200, inoltrato al Pubblico Ufficiale in data 9 agosto 2007.

2)    Assumeva il ricorrente, che detto assegno sarebbe stato consegnato sprovvisto di data e luogo di emissione dal sig. Rossi alla signora Bianchi a titolo di deposito cauzionale in forza di clausola 19 del contratto di locazione ad uso abitativo concluso in data 16 settembre 2003 tra quest’ultima e la signora Verdi. In pratica, con il rilascio di detto assegno il signor Rossi si era reso garante della signora Verdi in favore e quindi nell’interesse della signora Bianchi, formale beneficiaria del titolo.

3)    Affermava sempre il ricorrente, che allo scadere del rapporto locatizio sia pur in assenza di ragione o diritto che lo giustificasse, la signora Bianchi negoziava in banca il predetto titolo previa apposizione della data e del luogo di emissione.

4)    L’assegno bancario non veniva però pagato, in quanto tratto su conto corrente precedentemente estinto, e ricercato invano l’emittente (in quanto in vacanza all’estero) per la necessaria copertura dei fondi carenti, ne seguiva l’inevitabile protesto.

5)    In un primo momento il giudice, a fronte di una mera lieve presa di posizione da parte della resistente, in sede cautelare concedeva il provvedimento richiesto disponendo la sospensione della pubblicazione del nominativo del Rossi dal bollettino dei protesti.

6)   Successivamente il sig. Rossi perveniva a notificare alla signora Bianchi un atto di citazione con il quale non solo chiedeva la definitiva cancellazione del protesto, ma rivendicava addirittura asseriti danni nei di lei confronti per ben 300.000 euro in quanto, a suo dire, in conseguenza del protesto subito, aveva patito ripercussioni economiche sia personali, sia in qualità di imprenditore / amministratore di varie società che si sarebbero viste revocare gli affidamenti bancari ed altri contratti in corso.

In tale contesto la signora Bianchi si difendeva in giudizio e la prima, tra le tante eccezioni sollevate, era rappresentata proprio dalla nullità del titolo di credito rappresentato dall’assegno ovvero, la nullità del c.d. patto di garanzia sotteso alla emissione di un assegno privo dei sostanziali requisiti di forma.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Con la citata sentenza, direttamente scaricabile dal link (blu) posto nell’introduzione, il tribunale di Ferrara ha rigettato ogni richiesta risarcitoria avanzata dall’attore affermando sostanzialmente che deve ritenersi nullo il patto di “garanzia” sotteso all’emissione di un assegno bancario, privo oltretutto dei necessari requisiti di forma, per violazione di primari principi di interesse pubblico essendo invero, l’assegno, un esclusivo mezzo di pagamento e non potendo essere fruibile per diverse finalità.

COMMENTO

Certamente la decisione dei giudici estensi trova ed ha trovato ampia condivisione in dottrina e nella giurisprudenza di merito e legittimità già pronunciatasi e della quale si darà di seguito ampio conto e risalto.

La Corte di Cassazione ha da tempo sancito che “a differenza dell’assegno postdatato, che è soltanto un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l’assegno senza data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo quale promessa di pagamento potendo presumersi iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante” (ex multis Cass. 3.3.2010 n. 5069, che richiama anche un noto e consolidato precedente Cass. 5039/1996).

Ancora, la giurisprudenza di legittimità più risalente aveva specificamente escluso che l’assegno potesse essere emesso a garanzia di un debito, proprio in ragione della sua funzione solutoria (ex multis, Cass. 19.4.1995 n. 4368 in Contratti, 1996, 140; Cass. pen. 29.1.1985 in riv. pen. 1985, 1039).
Sempre in ordine alla nullità dell’assegno emesso a titolo di garanzia si sono espresse Cass. 25.5.2001 n. 7135 , Cass. 19.4.1995 n. 4368, Trib. Genova 6.6.2005 che hanno statuito che “non viola il principio dell’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.“.
Recentemente, la Cassazione ha peraltro ribadito la piena validità ed esigibilità immediata di assegno postdatato (Cass. 31.1.2006 n. 2160; Cass. 6.6.2006 n. 13259. Per la giurisprudenza di merito si cita anche Trib. Tivoli 15.5.2007 in giur. it. 2008, 2).
Peraltro, la giurisprudenza ha cura di sottolineare come a differenza dell’assegno postdatato che è un titolo irregolare ed è pagabile a vista, l’assegno privo di data è un titolo radicalmente nullo (Cass. 5.11.1990 n. 10617 e, tra le altre più recenti Cass. 31.1.2006 n. 2160).
Come già anticipato, si osserva che ancor più specifica sul punto è stata la giurisprudenza di merito degli ultimi anni, la quale ha affermato, ad esempio, quanto segue: “La radicale nullità dell’assegno privo di luogo di emissione e di data determina il venir meno della sua efficacia di titolo di credito, con conseguente insuscettibilità di protesto in caso di mancato pagamento” (Trib. Roma ord. 6.12.2004 in Il Merito, n. 3/2005 pag. 6 e ss.). Ed ancora, “il patto tra l’emittente ed il beneficiario di attribuire ad un assegno bancario postdato mera funzione di garanzia, con il conseguente asserito accordo di non metterlo all’incasso è un patto nullo, ne deriva che la richiesta di sospensione urgente della levata del protesto sulla base di tale ragione è infondata” (Tribunale Pescara, ord. 27.09.2007 che si è allegata sub doc. 4). Idem, Trib. Bari 24.2.2005 secondo cui “l’emissione di assegno in bianco o postdatato cui di regola si fa ricorso per fini di garanzia costituisce un negozio nullo in quanto contrario a norme imperative” (in Diritto e Giustizia 2005, f. 22, 47). Ancora più recentemente, si è affermato che “L’emissione di un assegno o il rilascio di una cambiale al solo fine di realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario a norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, il giudice, in relazione a tale assegno, può dichiarare nullo il patto di garanzia e ritenere sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ.” (Tribunale di Varese, sez. I, ordinanza 21 luglio 2010). Anche il Tribunale di Bologna ha avuto occasione di pronunciarsi, affermando che “L’atto di protesto di assegno ha il compito di rilevare formalmente il mancato pagamento dello stesso e di sancirne la fine della circolazione in considerazione della tutela dell’interesse pubblico alla efficacia e celerità dei rapporti commerciali, rendendo di pubblico dominio il nominativo del debitore insolvente. Esiste peraltro, secondo la Giurisprudenza, il diritto soggettivo alla non pubblicazione del protesto solo nel caso di debitore incolpevole, in considerazione del fatto che in siffatta ipotesi, essendo il mancato pagamento assolutamente legittimo, non v’è spazio per l’accennato interesse pubblico. In tali situazioni l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ha piena facoltà di disporre sia la sospensione che la definitiva cancellazione del protesto. La vigenza di questo tipo di sistema legislativo e giurisprudenziale realizza un trattamento differenziato fra debitori colpevoli ed incolpevoli, garantendo inoltre l’onorabilità ed il buon nome commerciale di questi ultimi da un lato e la generale esigenza di una spedita informazione della collettività circa i nominativi dei primi dall’altra. Alla luce di tutto ciò, non assume la veste di “debitore incolpevole” colui che emette e concede in garanzia un assegno privo di copertura e sprovvisto di data e luogo di emissione anche qualora il creditore, violando l’accordo sottostante, invece che restituire il titolo, provveda a girarlo ad altra persona la quale lo presenti all’incasso prima della scadenza pattuita tra debitore e beneficiario. In tale situazione non è difatti nemmeno ravvisabile un fumus boni juris per un eventuale accoglimento di istanza cautelare ex art. 700 C.p.c. tendente ad ottenere la sospensione della pubblicazione del protesto. In primo luogo perché la consegna al creditore dell’assegno privo della data di emissione viola gli artt. 1197 e 1182 C.c. così da non assurgere a valido mezzo del pagamento, ma a semplice promessa ex art. 1988 C.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30/05/1996 n. 5039). In secondo luogo la Giurisprudenza qualifica nullo il patto di garanzia, in quanto la contrarietà dell’assegno, oltre alle disposizioni codicistiche testé citate, alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 del r.d. 21/12/1933 n. 1736, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, fa ritenere non meritevoli di tutela giuridica gli interessi perseguiti dalle parti con l’accordo “atipico” tramite il quale si conferisce, all’emissione di un assegno, la funzione di garanzia, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume contenuto nell’art. 1343 C.c. (Cass. civ., Sez. II, 19/04/1995 n. 1368). Ne consegue che non può definirsi “debitore incolpevole”, vale a dire vittima di illecito penale o civile cui sia seguito un ingiusto protesto il soggetto che faccia affidamento nel rispetto di un accordo nullo, al quale egli stesso abbia coscientemente aderito  emettendo così un titolo privo di validità sia ai fini di garanzia che a quelli di pagamento e, per di più, senza indicazione di data e luogo di emissione” (Tribunale di Bologna, III Sez. civile, ord. n. 203 dell’11/01/2005).
Anche la dottrina più autorevole ed accreditata è intervenuta ed ha avuto modo di affermare che “talvolta poi, l’assegno postdatato è corredato dal c.d. “patto di non presentazione” che consiste in un accordo intercorrente tra il traente e il prenditore, con cui quest’ultimo si impegna a non presentare l’assegno all’incasso prima della data indicata sul titolo medesimo. Dal momento dell’emissione e, quindi, della consegna al prenditore, l’assegno è giuridicamente esistente in quanto è entrato in circolazione quale mezzo di pagamento. Alla presentazione per la riscossione l’eventuale mancanza della relativa provvista non rende tutelabile il patto intercorso tra emittente e prenditore circa l’attribuzione a tale assegno della mera funzione di garanzia (per contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) e dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce dell’art. 1418 c.c. in quanto trattasi di “negozio in frode alla legge” (sul tema, cfr. Pellizzi, L’assegno bancario, Cedam 1964 p. 430 – Asquini, Titoli di credito, Cedam 1966 p. 399 – Molle, I titoli di credito bancari, Milano 1972 p. 135 – Collura, Aspetti civilistici della nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali in Nuova Giur. Commentata 2003 p. 482 – Martorano, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli 1979 p. 494 – Spatazza, L’assegno in Tratt. dir. Commerciale di Cottino, Cedam VI 2006 p. 550). La nullità di tale patto non rende tutelabile neanche la posizione del traente che abbia fatto affidamento all’atto dell’emissione dell’assegno sul rispetto, da parte del prenditore del titolo, di un accordo, proprio perché invalido: non potrebbe mai ritenersi ingiusta la lesione dell’aspettativa di altrui inadempimento di un accordo contrario alle norme imperative dell’ordinamento” (tutti i riferimenti citati sono rinvenibili nella rivista “24 ore Avvocato febbraio 2009 n. 2 pag. 22 e ss.).
GLI EFFETTI PRATICI
Dai principi sopra espressi, si traggono due importanti corollari che rilevano laddove due parti, avessero utilizzato un assegno bancario non per le finalità sue proprie di pagamento ma per esclusivi scopi di garanzia.
Il primo, conformemente a quanto espresso, è che a seguito della nullità del patto “di garanzia” sotteso all’emissione dell’assegno bancario, di certo, lo stesso andrà considerato nella sua naturale funzione tipica di pagamento e, stante la carenza di fondi, ne andrà confermata come pienamente legittima la levata del protesto e invero indifendibile la posizione di chi, in veste di soggetto emittente, invochi anche in via cautelare la sospensione del provvedimento di pubblicazione, stante la propria primaria e colpevole responsabilità per avere utilizzato impropriamente uno strumento – l’assegno – finalizzato al pagamento, in pieno contrasto con i principi di interesse pubblico sottesi.
Il secondo essenziale punto, è che a seguito di tale nullità del patto di garanzia, deve ritenersi ripristinata la situazione ordinaria secondo cui l’assegno era (ed è) un titolo di pagamento che del tutto legittimamente il soggetto “garantito” (rectius il beneficiario) potrà porre all’incasso in qualsiasi momento per monetizzare ciò che, il titolo cartolare astratto rappresenta.
Se dunque, mai, vi fosse stato un accordo a “non bancare” l’assegno dato, tale contratto sarebbe inficiato da nullità assoluta e, per gli effetti, alcuna conseguenza “lesiva” potrebbe trarsi da una condotta perfettamente lecita posta in essere dal soggetto beneficiario, pur essendo, il medesimo, in qualche modo, compartecipe della condotta originante l’utilizzo improprio dell’assegno, accettandolo a soli scopi di garanzia.
Come a dire, in questi casi,  “pacta (non) sunt servanda”.