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Il testo normativo è commentato ed aggiornato periodicamente, sulla base delle sentenze pronunciate in materia di mediazione civile. In particolare, al termine di ogni articolo, il lettore troverà un “toggle” cliccando sul quale aprirà i commenti all’articolo in cui sono evidenziate con colore blu, le sentenze direttamente linkabili. Buona lettura e buon aggiornamento.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n. 53 del 5-3-2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale puo’ svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, nonche’, sino all’emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
[vc_toggle title=”Comma 1 lett. b): sulla qualifica, requisiti e compatibilità con l’ufficio di mediatore” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Secondo il C.s.m. i giudici di pace non possono svolgere l’attività di mediatori ai sensi del d.lgs. 28/2010:

Il Consiglio, -vista la nota in data 21 febbraio 2011 a firma del Presidente e del Segretario Generale dell’Unione Nazionale Giudici di Pace con cui si chiede di conoscere se al giudice di pace sia consentito di esercitare le funzioni di mediatore e, in caso positivo, entro quali limiti; (omissis …) delibera di rispondere che l’attività di mediatore professionista di cui al D.Lgs. 28/2010 non è compatibile con le funzioni di giudice di pace anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di tribunale diversi da quelli nel quale sono esercitate le funzioni onorarie

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Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo’ accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
[vc_toggle title=”Comma 1: chiunque può accedere alla mediazione”] Il concetto secondo cui “chiunque” può accedere alla mediazione, deve essere coordinato con i principi generali in materia di capacità di agire e d’intendere e di volere che, di fatto, precludono all’interdetto di compiere atti giuridici ai quali invero, sopperirà la figura del tutore. In tal senso si è recentemente espresso il TRIBUNALE DI VARESE.
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Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonche’ modalita’ di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialita’ e l’idoneita’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita’.
4. La mediazione puo’ svolgersi secondo modalita’ telematiche previste dal regolamento dell’organismo.

Art. 4 Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e’ stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione.
[vc_toggle title=”Comma 1: le modalità del deposito della domanda” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]Il primo comma della norma in esame, afferma che la domanda dev’essere “depositata” presso l’organismo di mediazione. Nella prassi è invalso l’uso per cui gli enti prevedono la possibilità di “deposito” mediante invio di telefax o adesione diretta tramite modulistica reperibile sul sito internet dell’ente ed inviabile direttamente a mezzo e mail o comunque on line. Di recente, un caso sub iudice è stato risolto in termini dirompenti dal TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO sez. dist. Gallarate. Nella fattispecie, il giudice aveva invitato le parti ad esperire la mediazione obbligatoria fissando loro il termine di quindici giorni. La parte istante anziché depositare (fisicamente) la domanda, l’aveva inviata all’ente a mezzo lettera raccomandata, rimasta tuttavia inesitata per compiuta giacenza. In tal caso, il giudice, rilevato il mancato deposito della domanda (e quindi, per gli effetti, il mancato esperimento del tentativo di mediazione) nonché la mancata richiesta di proroga del termine di quindici giorni concesso e previsto ex art. 5 d.lgs. 28/2010 ha dichiarato improcedibile il giudizio di merito.[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 2: circa il contenuto dell’istanza di mediazione” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]I giudici di merito hanno esaminato il peculiare caso in cui una parte convenuta aveva eccepito la non procedibilità della causa per violazione del principio di obbligatorietà della previa mediazione affermando che non vi fosse piena identità tra la domanda proposta, in effetti, nell’istanza di mediazione ante causam e la domanda successiva introduttiva del giudizio. Tale eccezione è stata respinta in virtù del fatto che la domanda aveva ad oggetto diritti reali, come tali caratterizzati da petitum autodeterminato che non richiedeva la specificazione del titolo fondante la domanda medesima. In ragione di ciò, con recente provvedimento, il Tribunale di Mantova ha chiarito la portata minimale del contenuto proprio dell’istanza di mediazione (TRIBUNALE DI MANTOVA 25 giugno 2012).[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 3: l’informativa da parte dell’avvocato”]La giurisprudenza di merito ha da tempo chiarito che l’informativa sull’esistenza delle procedure di mediazione, debba essere fornita anche prima di adire le sedi legali sebbene in via monitoria. In tal senso ad esempio, si esprime il TRIBUNALE DI VARESE. Più precisamente l’informativa deve essere resa in modo chiaro e ben specifico, non essendo all’uopo sufficiente un mero cenno generico insito nella procura alle liti (TRIBUNALE DI VARESE 6 maggio 2011). Gli effetti della carenza di informativa possono essere rappresentati dall’impugnativa del mandato professionale da parte del cliente affinché sia dichiarato invalido (annullato). Tuttavia, non conseguono altri effetti, quale l’improcedibilità (che vige solo in caso di mediazione obbligatoria nei casi previsti), come correttamente rilevato dal TRIBUNALE DI PALERMO. [/vc_toggle]
Art. 5 Condizione di procedibilita’ e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’ presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo.
[vc_toggle title=”Comma 1: sulla tassatività delle materie oggetto di mediazione obbligatoria”]Secondo alcune pronunce giurisprudenziali (talune saranno esaminate nel dettaglio anche nelle sezioni successive) le materie indicate sub art. 5 comma 1 d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria sarebbero tassative e non suscettibili di applicazione e/o interpretazione analogica estensiva, ad altre materie. E’ il caso, ad esempio e a livello generale, di quanto espresso dal  TRIBUNALE DI CASSINO. Per quanto concerne l’individuazione della materia oggetto di contesa, ai fini della corretta applicabilità dell’articolo 5, la stessa deve essere individuata sulla base esclusiva della domanda promossa dall’attore, a prescindere dalla successiva (anche diversa) qualificazione giuridica dei fatti che potrebbe dare il giudice in corso o all’esito del giudizio. E’ quanto affermato dal TRIBUNALE DI VERONA. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: usucapione e mediazione obbligatoria”]Innumerevoli sentenze sono già intervenute a disciplinare il rapporto che si pone tra la domanda giudiziale di usucapione di un diritto e la mediazione obbligatoria, con esiti talvolta contrastanti. Si cita ad esempio il Tribunale di Roma con decreto 8 febbraio 2012 secondo il quale il verbale con cui le parti si danno reciprocamente atto dell’intervenuta usucapione, non sarebbe trascrivibile e così pure in precedenza, sempre Tribunale di Roma con decreto 6 luglio 2011. Nel medesimo senso si sono espressi anche il TRIBUNALE DI CATANIA ed il TRIBUNALE DI VARESE che ha negato espressamente a fortiori l’ammissibilità della mediazione in materia di usucapione (pur dovendo affermare tra le righe che, di fatto, si tratta di “controversia avente ad oggetto diritti reali”. Di opinione invero contraria, il TRIBUNALE DI COMO sez. dist. Cantù il quale ha affermato che la controversia in materia di usucapione avendo ad oggetto una vertenza sui diritti reali (sebbene l’usucapione di per sé non sia un diritto reale, è innegabile che la materia riguardi “controversie in materia di”, diritti reali) è soggetta a previo esperimento della mediazione. Il verbale di mediazione avente ad oggetto questioni afferenti l’usucapione, è peraltro trascrivibile in quanto si sostanzierebbe non già, nell’accertamento di un’intervenuta usucapione (come tale inammissibile), quanto invero un contratto di transazione trascrivibile in base all’articolo 2643 n. 13 c.c. La sentenza inoltre si segnala per avere affrontato la problematica afferente il c.d. cumulo di domande nel processo, laddove solo una di esse sia attratta nell’orbita della mediazione obbligatoria. In senso del tutto analogo, rinveniamo poi il TRIBUNALE  DI  PALERMO sez. dist. Bagheria.  [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: differenze tra azione di rivendica e restitutoria sotto il profilo della obbligatorietà”]L’azione di rivendicazione del diritto di proprietà (la cui causa petendi è in materia di diritti reali, in quanto volta ad accertare il diritto di proprietà) a differenza dell’azione restitutoria (la cui causa petendi è di natura obbligatoria) è soggetta al previo esperimento della mediazione obbligatoria (TRIBUNALE DI VARESE 20 gennaio 2012)[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: giudizio di divisione”] Il TRIBUNALE DI PRATO ha affermato che non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 (in materia di mediazione obbligatoria) il giudizio di divisione insito (incidentale) rispetto ad un procedimento di esecuzione forzata. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: circa la definizione dei contratti di locazione ai fini della mediazione obbligatoria”]Rientrano nell’ambito di applicabilità dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 anche le azioni promosse per ottenere il rilascio di immobili occupati sine titolo in quanto equiparabili alla fattispecie astratta del contratto di locazione (TRIBUNALE DI MODENA 5 maggio 2011).[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: circa la definizione di contratti assicurativi, bancari e finanziari ai fini della mediazione obbligatoria”]Il criterio discretivo utile a definire la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010 è quello di carattere soggettivo, fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima. Così afferma il TRIBUNALE DI VERONA in una recente sentenza, precisando altresì che, tra tali rapporti, può pienamente ricomprendersi anche la polizza fideiussoria sottoscritta da una compagnia assicuratrice (analogamente rientrerà nella tipologia dei contratti bancari quella rilasciata da un istituto di credito), sebbene essa abbia natura di fideiussione o di garanzia atipica se stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.3947 del 18 febbraio 2010. Analoga pronuncia del TRIBUNALE DI MILANO, ha affrontato ed egualmente risolto la problematica afferente l’inquadramento dei contratti di tipo “finanziario” sempre analizzati sotto un profilo soggettivo (di chi abbia stipulato) e non oggettivo (tipologia del contratto) Rileva il profilo soggettivo anche per i contratti c.d. di natura “finanziaria”. Rileva la natura dei soggetti stipulanti più che la tipologia contrattuale che, per complessità talvolta, mal si presta ad una chiara e definita interpretazione. Sempre in un’ottica interpretativa in materia di contratti di finanziamento, si pone in rilievo una pregevole sentenza del TRIBUNALE DI PALERMO sez. dist. Bagheria che ha posto in luce  un parallelo tra la normativa sulla mediazione obbligatoria per “le controversie in materia di” finanziamento rispetto alle previsioni relative al rito del lavoro applicato “alle controversie in materia di” locazione. In effetti, la giurisprudenza ha sempre argomentato che il concetto di “controversie in materia di”, è locuzione ben più ampia rispetto a “controversie di” (locazione, finanziamento ecc. ecc.) sì da potervi ricomprendere specie in materia di locazione secondo risalenti precedenti giurisprudenziali, anche tutte quelle casistiche assimilabili o riconducibili, anche indirettamente alla materia della locazione. In forza di tale principio è riconducibile al previo esperimento della mediazione, anche il contratto di conferimento di mutuo da parte di ente a ciò deputato (Banca).   Sempre seguendo tale filone interpretativo, recentemente si sono pronunciati in modo analogo il TRIBUNALE DI PAVIA ed il TRIBUNALE DI VARESE, secondo i quali l’azione di cui all’art. 2901 c.c. (revocatoria ordinaria) non rientra nell’ambito applicativo di cui all’art. 5, neanche nel caso in cui il presupposto di essa sia un contratto bancario[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: le controversie in materia di diffamazione”]Può la “diffamazione” via sms essere ricompresa nel novero dei procedimenti in cui è previsto il previo esperimento della mediazione obbligatoria ? No secondo il TRIBUNALE DI VARESE, che interpreta in modo rigido e restrittivo (e dunque, non secondo il favor mediationis) la normativa in esame.[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: mediazione obbligatoria e cumulo di domande”]Sulla problematica concernente la mediazione obbligatoria in rapporto al cumulo di domande proposte nel medesimo processo, si riscontrano già taluni orientamenti giurisprudenziali. Secondo il TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia, anche la domanda riconvenzionale è soggetta al vincolo della previa mediazione obbligatoria. Il TRIBUNALE DI COMO sez. dist. Cantù è intervenuto a dirimere la questione nel caso in cui all’interno di un processo la cui domanda principale non sia soggetta a mediazione, venga proposta una riconvenzionale soggetta, invero, a mediazione obbligatoria (nella specie, domanda di usucapione). In tal caso, secondo i giudici di Como, occorre acquisire il consenso di tutte le parti, per esperire un unico tentativo di mediazione (per domanda principale e per riconvenzionale) ed evitare così la scissione del processo (in cui la sola riconvenzionale dovrebbe essere trattata in sede di previa mediazione obbligatoria). In senso analogo, si è espresso anche il TRIBUNALE DI VERONA. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: quando il giudice rileva il mancato esperimento del tentativo di mediazione”] Una prima problematica che si pone, è quella di comprendere se il termine di quindici giorni concesso da parte del giudice sia “ordinatorio”. La dottrina maggioritaria ed anche la giurisprudenza propendono per la soluzione affermativa, non essendo prevista specificamente (come invero dovrebbe, altrimenti) la perentorietà del termine. Va tuttavia segnalata, una recente sentenza del TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO sez. dist. Gallarate secondo cui è vero, che il termine de quo è ordinatorio: tuttavia la parte che intenda (o necessiti) di derogarvi dovrà chiedere previa autorizzazione al giudice per ottenere la proroga e, questa, può essere concessa una sola volta (con l’effetto per cui, ottenuta la proroga una volta, non può più essere ottenuta ulteriormente). Nell’individuazione dell’ente, si incentiva il ricorso ad organismi che nel regolamento non prevedano limitazioni peculiari al mediatore, nella formulazione della proposta. Questo, sulla base del fatto che ratio della norma sarebbe quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo. In realtà, si dovrebbe osservare che lo stimolare le parti al raggiungimento di un accordo, non dovrebbe fare mai dimenticare un punto centrale: la mediazione deve essere una procedura facilitativa (per la ricerca di un accordo) e solo in extrema ratio, valutativa (con formulazione di proposta) (TRIBUNALE DI VASTO 5 luglio 2012). L’invito a ricorrere ad enti di mediazione con regolamenti che incentivino lo svolgimento effettivo della procedura di mediazione, secondo un vero e proprio favor mediationis, è stato espresso anche in una recente sentenza del TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia che così si esprime in merito al fatto che almeno una parte, debba necessariamente prendere parte alla procedura affinché essa possa dirsi effettivamente esperita.[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: sorte del processo in caso di conciliazione avvenuta”]Il TRIBUNALE DI VARESE ha statuito che in caso di esito positivo non occorre che le parti ne diano comunicazione alla cancelleria del tribunale in cui si svolge la causa, potendo il giudice avvalersi dei rinvii previsti ex art. 309 c.p.c. laddove le parti non si presentino alle udienze.[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: mediazione obbligatoria e improcedibilità del giudizio”]Che cosa accade laddove assegnato dal giudice il termine di giorni quindici per instare la procedura di mediazione obbligatoria omessa, alcuna parte la intraprenda ? Secondo alcune pronunce di merito, il giudice dovrà dichiarare con sentenza l’improcedibilità della causa e condannare chi abbia dato origine al processo con la citazione introduttiva, alla rifusione delle spese processuali (è il caso del TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME 22 giugno 2012 e del TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia 26 marzo 2012.) In tale filone interpretativo si colloca anche il TRIBUNALE DI PALERMO sez. dist. Bagheria, che conferma il principio per cui la mediazione è condizione di procedibilità prevista ex lege addirittura laddove le parti richiedano congiuntamente di essere esentate dall’esperimento della procedura. Tale orientamento di estremo rigore, trova pieno avallo e sostegno anche nella recente ed interessantissima pronuncia giurisprudenziale del   TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia la quale contiene proprio uno spunto di censura, avverso le condotte di chi tenti di “aggirare” le norme sulla mediazione obbligatoria, o accordandosi previamente, ovvero più semplicemente, presentando l’istanza di mediazione, ma, nei fatti, non presentandosi affatto avanti al mediatore per esperire la procedura. In questo caso la condizione di procedibilità non può dirsi avverata e il giudice, rilevatolo, dovrà nuovamente concedere alle parti il termine quindicinale per presentare nuova istanza e svolgere regolare procedura. I giudici ostiensi precisano che nei suddetti casi il mediatore, e solo il mediatore (in ottemperanza alle interpretazioni ministeriali), dovrà certificare l’esito negativo della procedura per mancata comparizione di una parte, lasciando poi al giudice il dovere di vagliare il giustificato (o meno) motivo di omessa presentazione della stessa. Il Tribunale di Ostia precisa inoltre che laddove la parte si presenti al tavolo della mediazione, non spetterà al giudice entrare nel merito, ossia negli aspetti contenutistici della procedura (esempio: la parte accede alla mediazione, ma mostra una condotta ostile alla procedura). Tale sentenza, è assai articolata e ben motivata in quanto per la prima volta, pone una chiara ed ampia motivazione circa la vera ratio fondante il principio di obbligatorietà della mediazione e della condizione di procedibilità che la caratterizza. Ancora, nel medesimo filone si inserisce anche il GIUDICE DI PACE DI SALERNO, la cui sentenza è degna di menzione in quanto mette in luce come anche il giudice di pace sia tenuto, laddove ne ricorrano i presupposti a rimettere le parti avanti ad un ente di mediazione invitandole ad intraprendere la procedura entro giorni quindici a pena di improcedibilità del giudizio). Si annota poi un’interessante pronuncia del TRIBUNALE DI PALERMO sez. dist. Bagheria che riporta un caso affatto peculiare, in cui l’atto di citazione iniziale era caratterizzato da nullità ma la vertenza, rientrava tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria (non previamente esperita). A fronte di tale situazione, il giudice ha ritenuto di non poter pronunciare i provvedimenti di cui all’art. 5 comma 1 d.lgs. 28/2010 ovvero dichiarare l’improcedibilità della domanda, in carenza di contraddittorio con la parte irritualmente evocata a giudizio e rimasta contumace. In tale filone interpretativo che individua chiaramente l’esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, riscontriamo la recente pronuncia del TRIBUNALE DI SIENA secondo la quale, affinché si possa dire soddisfatta la condizione di procedibilità non è tanto sufficiente che la parte paghi la propria quota per partecipare alla mediazione senza poi di fatto presenziarvi, occorrendo invero l’effettivo svolgimento del contraddittorio tra le parti. La pronuncia peraltro si segnala per avere affermato e sottolineato, la piena legittimità costituzionale dell’impianto normativo fondante il d.lgs. 28/2010. Rinveniamo un’altra pronuncia del TRIBUNALE DI PALERMO sez. dist. Bagheria secondo cui il procedimento di mediazione, non è affatto sostitutivo od alternativo rispetto alle trattative stragiudiziali ante causam, previste dall’articolo 145 commi 1 e 2 del codice delle assicurazioni, esaurite le quali, si apre la possibilità di adire le ordinarie sedi giudiziali precedute tuttavia, dall’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Il giudice, lascia invece irrisolto il quesito se le due fasi (trattative stragiudiziali e procedimento di mediazione) possano essere esperite e così convivere contestualmente nel medesimo tempo. Un’altra questione, attiene specificamente il momento in cui il giudice rileva d’ufficio il mancato esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità. Più precisamente, il TRIBUNALE DI BARI sez. dist. Monopoli ha statuito che non necessariamente entro lo svolgimento della prima udienza il giudice deve rilevare d’ufficio il mancato esperimento della mediazione potendolo fare, invero, anche in sede di pronuncia dell’ordinanza a scioglimento di riserva espressa in sede di prima udienza.  [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 1: condizione di procedibilità e giudici di pace”]Va debitamente puntualizzato, che non tutti gli uffici del giudice di pace sono orientati nel senso di ritenere anche per essi vincolante la normativa sulla mediazione obbligatoria ivi esaminata (vedi nota precedente, sentenza G.d.p. di Salerno). E’ il caso, ad esempio, del GIUDICE DI PACE DI CAVA DEI TIRRENI che con una discutibile motivazione, fonderebbe il diniego di applicazione della mediazione obbligatoria sulla base della specialità dei procedimenti avanti al giudice di pace rispetto ai procedimenti svolti davanti al Tribunale, sicché, la legge speciale derogando a quella di carattere generale, non essendovi altre norme che estendono espressamente le procedure di mediazione obbligatoria anche ai procedimenti avanti al g.d.p., orbene ciò implicherebbe che solo per il Tribunale opererebbe la vincolatività di cui all’art. 5 comma 1. In realtà, ad avviso di chi scrive, detto ragionamento è assai labile, opinabile, e di certo non considera la vera ratio ispiratrice dell’impianto normativo sulla mediazione obbligatoria che, rammentiamo, ha una chiara matrice europeistica (direttiva 2008/52 Ce) che già di per sé rende assai vulnerabile le motivazioni esposte dal giudice campano. Tanto che, semmai, si potrebbe affermare che lex superior (mediazione) derogat inferiori (normativa relativa al giudice di pace). Tuttavia, va anche aggiunto che davvero è incomprensibile pensare come una normativa trasversale quale quella sulla mediazione, che ha disciplinato in modo chiaro i propri limiti applicativi sub species materia (non applicandosi, solo ed esclusivamente per i diritti c.d. indisponibili) e del pari ha specificato gli ambiti di obbligatorietà, sempre in base alla materia, non dovrebbe trovare applicazione proprio nel settore contenzioso più denso e ricco di controversie (sinistri stradali / materia condominiale per citare due esempi statisticamente significativi). Da ultimo, ma non per questo meno importante, non va nemmeno sottaciuto un altro determinante fattore allorché in sentenza si afferma, in sostanza, che già il giudice di pace stesso espleta un tentativo di conciliazione tra le parti. Invero ben diverso è il tentativo di conciliazione espletato dal magistrato (che poi di fatto, se la mediazione non riesce dovrà proseguire il giudizio e pronunciare la sentenza con buona pace del fondamentale principio di fiducia ed empatia che si instaura tra le parti, libere di raccontare ogni fatto, ed il mediatore, anche in virtù di riservatezza ed imparzialità che ne connotano le funzioni), rispetto a quello esperito avanti ad un soggetto terzo, davvero disinteressato alla lite e al suo possibile esito in sede giudiziale – decisoria. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 2: la mediazione delegata”]Il giudice può delegare la mediazione sempre, anche al di fuori dei casi in cui l’istituto sia imposto come obbligatorio laddove sussistano i requisiti previsti dal comma 2 art. 5 d.lgs. 28/2010 e motivi adeguatamente il provvedimento. Questo, secondo il principio del favor mediationis. In tal senso si è recentemente espresso il TRIBUNALE DI PRATO.  In particolare, il giudice può valutare la peculiare condizione ed i rapporti tra le parti, nonché la probabilità di raggiungimento di un accordo conciliativo, per optare a favore della mediazione delegata. A tal proposito si è espresso il TRIBUNALE DI VARESE che ha anche puntualizzato, come rientri tra i poteri dell’avvocato munito di procura (anche a transigere) quello di aderire all’invito del giudice … così come è un suo diritto il richiedere un termine per poter conferire previamente con il proprio assistito informandolo della circostanza per cui il giudice avrebbe delegato la mediazione.  Sempre il TRIBUNALE DI VARESE ha di recente esaminato il peculiare caso in cui una parte aveva attivato una mediazione facoltativa, in pendenza del termine concesso dal giudice per aderire (o meno) alla delegata sollecitata dal giudice medesimo. In siffatta ipotesi, afferma il tribunale, resta valida e radicata la prima procedura instaurata (quella facoltativa) avente medesimo oggetto e parti. Naturalmente, in caso di esito negativo (mancato accordo), resta salva la possibilità da parte del giudice, di invitare nuovamente le parti ad esperire altra procedura delegata. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 3: mediazione e sequestro giudiziario”]In caso di sequestro giudiziario avente ad oggetto vertenze il cui giudizio di merito successivo, sia assoggettato alla mediazione obbligatoria occorre coordinare i termini per l’instaurazione del giudizio di merito con quelli di durata della mediazione obbligatoria (4 mesi). Ne consegue, che per non pregiudicare il diritto della parte ad azionare la causa di merito entro i termini perentori previsti, nell’ipotesi in cui la mediazione non abbia esito positivo, non può precludersi alla parte interessata di attivare il giudizio di merito prima ovvero contestualmente alla procedura di mediazione. In tal senso, si è espresso il TRIBUNALE DI BRINDISI sez. dist. Francavilla.[/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 4: circa la tassatività (o meno) dei casi di esclusione della mediazione obbligatoria”]L’elencazione di cui al comma 4 è da ritenersi tassativa o meramente esemplificativa ? Secondo certa giurisprudenza di merito, la risposta sarebbe la prima, quanto meno con specifico riferimento ai procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. Dopo un’approfondita analisi dei suddetti procedimenti speciali ed un raffronto rispetto alla disciplina della conciliazione prevista ex d.lgs. 28/2010, il TRIBUNALE DI SIRACUSA afferma che laddove la procedura ex art. 696 bis sia accessoria rispetto ad una delle cause subordinate al vincolo dell’obbligatorietà della mediazione, in tal caso il procedimento speciale dovrebbe cedere il passo all’esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità.  Negli stessi termini si è espresso anche il TRIBUNALE DI MILANO.  A fronte di tali orientamenti, tuttavia, vi sono altre pronunce che vi si contrappongono. Dapprima il Tribunale di Varese che con due distinte pronunce (rispettivamente del 21 aprile 2011 e del 24 luglio 2012) ha rappresentato chiaramente il rapporto di alternatività che si pone tra la mediazione obbligatoria ed il ricorso per a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c. finalizzato alla conciliazione. E’ il caso inoltre, del TRIBUNALE DI FIRENZE, che ha affermato (a dire il vero, con un’interpretazione forzata volta a conciliare la normativa sulla mediazione con quella generale del codice di procedura civile) che anche i riti sommari di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c. sarebbero equiparabili ai fini del rapporto con la mediazione, ai procedimenti per decreto ingiuntivo. Anche per i riti sommari, non vi sarebbe quindi obbligo di previa mediazione obbligatoria e ciò a fortiori laddove detto rito si concluda con ordinanza di ammissione o rigetto. Solo nel caso in cui il giudice decida per la conversione del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, opererebbe il medesimo meccanismo previsto all’art. 5 comma 4 lettera a) del d.lga. 28/2010 con conseguente necessario esperimento del tentativo di mediazione. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 4: mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo”]Esaurito il potere del giudice inerente la concessione o meno della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il giudice dovrà invitare le parti ad espletare la procedura di mediazione a pena di improcedibilità (TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME 19 aprile 2012). Per contro, il TRIBUNALE DI VARESE ha invero precisato che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, incomberebbe sull’attore in senso sostanziale (ossia il creditore procedente opposto) instare per dare impulso alla procedura di mediazione, a pena di improcedibilità del successivo giudizio di cognizione ordinaria. Tale orientamento ci trova un po’ scettici. Invero, va osservato che con tale criterio orientativo, ad essere dichiarato “improcedibile” sarebbe non tanto il decreto ingiuntivo già concesso in favore dell’attore sostanziale (creditore opposto), quanto semmai, il giudizio di opposizione promosso dal convenuto sostanziale (debitore opponente). Tecnicamente, invero, il giudice dovrebbe non tanto dichiarare “improcedibile” il giudizio di cognizione ordinaria, quanto semmai pronunciarsi con sentenza revocando il decreto ingiuntivo che, di fatto, era già stato concesso. Più ragionevole, invero, parrebbe la scelta di lasciare alla parte davvero interessata  l’onere di proporre l’istanza. Per esempio, in caso di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sarebbe primario interesse del debitore attivare la procedura di mediazione, per cercare di definire bonariamente la vertenza evitando così l’esborso immediato delle somme di cui al decreto. Per contro, in caso di negata concessione della p.e. del decreto, sarebbe il creditore opposto ad avere interesse ad attivare la procedura di mediazione, per tentare di ottenere bonariamente quanto preteso evitando così i più lunghi termini di un giudizio ordinario di cognizione. Di recente, il TRIBUNALE DI SIENA si è espresso in termini opposti rispetto al tribunale di Varese, ossia nel ritenere onerato l’attore opponente al decreto ingiuntivo di intraprendere il procedimento di mediazione. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 4: mediazione obbligatoria e sfratto per morosità”]Il TRIBUNALE DI PALERMO, ha recentemente affermato che nelle procedure di sfratto per morosità la procedura di mediazione deve essere espletata all’esito dei provvedimenti in sede di udienza ex art. 667 c.p.c. (convalida di sfratto / ordinanza di rilascio / conversione del rito). Va peraltro precisato, che laddove il giudice abbia concesso il termine per esperire la procedura e le parti non l’abbiano attivata, il giudizio di merito (opposizione allo sfratto) sarà dichiarato improcedibile, ma sarà conservata l’efficacia dell’ordinanza di rilascio dell’immobile (in tal senso, si v. recente TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO sez. dist. Gallarate). [/vc_toggle]
Art. 6 Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5, non e’ soggetto a sospensione feriale.
[vc_toggle title=”Comma 1: sugli effetti del termine di quattro mesi”]Il termine di quattro mesi di durata del procedimento di mediazione è da intendersi ordinatorio, non perentorio (TRIBUNALE DI VARESE 20 giugno 2012). [/vc_toggle]
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 8 Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. (1)
(1) L’ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (G.U. del 13.08.2011, n. 188).
[vc_toggle title=”Comma 5: effetti della mancata partecipazione”]Dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione il giudice può cogliere argomenti di prova ai fini della decisione (art. 116 c.p.c.) come ampiamente argomenta, con dovizia di particolari, la sentenza del TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia. [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 5: sul giustificato motivo di non partecipazione alla procedura”] Secondo il  TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, la elevata litigiosità delle parti non rappresenta un giustificato motivo di non partecipazione alla procedura di mediazione. La parte in tal caso, va condannata al pagamento di un’indennità alle casse dello stato pari al valore del contributo unificato, ciò anche alla prima udienza successiva. In ordine al giustificato motivo, si è altresì pronunciato il TRIBUNALE DI PALERMO sez. dist. Bagheria secondo il quale l’età avanzata di una delle parti, non rappresenta giustificato motivo per non presentarsi in mediazione. [/vc_toggle]
Art. 9 Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’ altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11 Conciliazione
1. Se e’ raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’ allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non e’ raggiunto, il mediatore puo’ formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e’ comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo’ contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e’ raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo’ prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale e’ sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita’ di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
[vc_toggle title=”Comma 3: le parti che sottoscrivono il verbale tramite i loro rappresentanti”]Il comma 3 dell’art. 11, afferma che le parti sottoscrivono il verbale di conciliazione. Tuttavia, nulla è detto, circa l’ipotesi (in realtà assai frequente) in cui in mediazione la parte non sia presente personalmente, ma agisca per il tramite di un proprio rappresentante o procuratore. Orbene, essendo pacifico che ciò possa avvenire, alcuni interpreti si sono interrogati circa la portata e l’estensione della procura conferita dalla parte. Non volendoci dilungare sul tema, che chiederebbe un’ampia trattazione estranea alle finalità del presente lavoro, basti osservare che secondo una certa corrente interpretativa, occorrerebbe distinguere, la procura per “partecipare” alla procedura, da quella per “sottoscrivere” l’eventuale accordo raggiunto in esito allo svolgimento proficuo della mediazione. In quest’ultimo caso afferma una certa dottrina, non basterebbe come nel primo una procura speciale semplice, ma addirittura una procura speciale con firme autenticate da notaio. La questione, di recente, ha trovato disamina e soluzione incidentale in una pronuncia del TRIBUNALE DI ROMA sez. dist. Ostia che pur trattando in via principale la questione della mediazione quale condizione di procedibilità, affronta anche l’argomento della rappresentanza, riportandosi, semplicemente, ai principi generali per cui la procura deve avere la medesima forma dell’atto sostanziale per cui viene conferita (art. 1392 e ss. c.c.). In ogni caso, puntualizzano i giudici ostiensi, il procuratore non deve essere un mero “nuncius” del rappresentato a pena di invalidare il procedimento (sotto il profilo, sempre, dell’avveramento della condizione di procedibilità).  [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 4: mancata conciliazione effetti sul giudizio in punto a spese di lite e di mediazione”]Uno dei primi effetti che possono conseguire dalla mancata conciliazione, all’esito di un procedimento di mediazione, è determinato dal fatto che la causa procederà secondo il suo regolare corso e al termine di essa, il soccombente, sarà tenuto a sopportare l’onere delle spese di lite. Quid iuris, per quanto concerne le spese del procedimento di mediazione ? Secondo il TRIBUNALE DI MODENA le spese sarebbero a carico della parte soccombente in quanto eziologicamente e causalmente correlate alla lite incorsa e dunque ripetibili quali onere risarcitorio. [/vc_toggle]
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e’ contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarita’ formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e’ omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
[vc_toggle title=”Comma 1: requisiti del verbale ai fini dell’omologa”]I requisiti essenziali per ottenere l’omologa, sono che il verbale contenente l’accordo non sia contrario a principi di ordine pubblico ed alle norme imperative e che sia formalmente regolare. Il TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME esamina in particolare la conformità all’ordine pubblico sotto il peculiare profilo del rispetto del principio del contraddittorio tra tutti i soggetti giuridicamente interessati alla vicenda trattata in mediazione. Tuttavia, ancora più incisivo è l’intervento del TRIBUNALE DI MODICA nel definire in modo chiaro e sistematico i requisiti minimali che devono caratterizzare un verbale di mediazione, ai fini dell’omologa.   [/vc_toggle]
[vc_toggle title=”Comma 2: circa l’iscrizione ipotecaria”] Come ha recentemente statuito il TRIBUNALE DI VARESE l’iscrizione ipotecaria concerne l’accordo raggiunto dalle parti, non il decreto di omologa del giudice.[/vc_toggle]
Art. 13 Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche’ al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi’ alle spese per l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
4. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e’ fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; e’ fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e’ fatto, altresi’, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e’ designato, una dichiarazione di imparzialita’ secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche’ gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialita’ nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione e’ svolta dal responsabile dell’organismo.
[vc_toggle title=”Comma 1: le incompatibilità del mediatore”]Il comma 1 della norma in esame, sancisce il c.d. principio di indipendenza del mediatore e stabilisce, in particolare, il divieto di assumere incarichi laddove possa avere un interesse nella vertenza sottoposta alla sua prestazione professionale. Tale principio, rappresenta un rafforzativo dei principi di neutralità ed imparzialità, già sanciti da altre norme del codice della mediazione. La norma, inoltre, ha trovato un recente intervento esterno, per quanto concerne la categoria professionale degli avvocati, che esercitino quali mediatori, nell’ambito del codice deontologico forense. Infatti, con l’art. 55 bis del c.d.f. viene sancito il divieto per l’avvocato di assumere incarichi di mediatore, laddove abbia intrattenuto rapporti professionali con una delle parti nel biennio antecedente alla procedura di mediazione e pure, egli non può assumere incarichi con una di esse, nel biennio successivo all’espletamento della procedura (la regola, vale sia per il professionista in prima persona, che per i suoi soci, collaboratori di studio, professionisti che condividono i medesimi locali etc.). Inoltre, la norma sancisce il divieto di “aprire” camere di conciliazione o enti di mediazione, all’interno di studi legali. Tale stringente norma regolamentare, è stata recentemente oggetto di un attento vaglio e censura, da parte del TAR LAZIO che ne ha sancito la piena legittimità, eccettuato un solo profilo. Il Tar, dopo avere inquadrato gli aspetti generali della “professione di mediatore”, dei requisiti di imparzialità e indipendenza, come delineati dal d.lgs. 28/2010, afferma, in primis, come legittimo appaia il ricorso proposto da un gruppo di avvocati, in quanto giustamente, pur di non porsi in posizione di aperto contrasto con una norma deontologica vigente, hanno ritenuto necessario sottoporla al previo vaglio di legittimità avanti al deputato organo di giustizia amministrativa (quindi sul punto, viene rigettata la prima eccezione sollevata dal resistente C.n.f.). Secondariamente, i giudici amministrativi mettono in chiara evidenza la differenza sostanziale che ricorre, ontologicamente, tra la posizione (necessariamente parziale) dell’avvocato, e quella assolutamente imparziale e neutrale del mediatore. L’avvocato è parziale, in quanto riceve l’incarico da quel cliente, per la specifica tutela di quegli interessi e dunque, dal momento in cui accetta l’incarico, deve porsi in una posizione di assoluta garanzia e tutela, solo per quella parte, nei limiti del rispetto della legge, dei principi di ordine pubblico e generale. Il mediatore, che peraltro, non funge da organo “consultivo”, né tanto meno “aggiudicativo” (non consiglia le parti, non le giudica, non decide), ma semplicemente conduce le parti in una procedura di negoziato, è per sua natura imparziale e così deve rimanere durante la procedura sino alla stesura finale dell’accordo conciliativo. La sentenza, precisa poi che il codice deontologico ha correttamente voluto disciplinare e prevenire il fatto, che possano intercorrere situazioni di possibile violazione dei principi di imparzialità ed incompatibilità, tra le posizioni di avvocato e mediatore curando di precisare che, naturalmente, dette prescrizioni incidono solo sulla posizione di chi, avvocato, intenda anche esercitare la professione di mediatore, e quindi, unicamente sotto il profilo disciplinare del primo. Esaminando poi i singoli motivi di censura, dapprima il Tar accoglie il primo ove è denunziata la norma di cui all’art. 55 bis laddove prescrive agli avvocati che, in caso di contrasto tra norme del regolamento di un organismo di mediazione adottato ex d.lgs. 28/2010 e le norme del codice deontologico, si dia prevalenza alle seconde. Per il resto, tutti gli altri motivi di ricorso, che censuravano sotto svariati profili la legittimità delle norme che prevedevano i limiti per gli incarichi ai fini dell’indipendenza ed imparzialità, nonché il limite di non poter stabilire la sede di un ente all’interno di uno studio legale, sono stati rigettati dalla corte laziale.[/vc_toggle]
Art. 15 Mediazione nell’azione di classe

1. Quando e’ esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta’ ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche’ la determinazione delle indennita’ spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita’ spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 17. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneita’ del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e’ esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e’ istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche’ per lo svolgimento dell’attivita’ di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e’ stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attivita’ di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia’ esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita’
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall’articolo 20, rientrano tra le finalita’ del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta e’ dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita’ di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennita’ proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennita’ dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennita’ dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e’ condizione di procedibilita’ ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non e’ dovuta alcuna indennita’ dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e’ tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche’ a produrre, a pena di inammissibilita’, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attivita’ istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennita’ di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all’articolo 16, comma 2, delle indennita’ spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attivita’ prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennita’ puo’ essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all’entrata l’ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18 Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.
Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita’.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all’articolo 16.

Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20 Credito d’imposta

1. Alle parti che corrispondono l’indennita’ ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e’ riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennita’ stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della meta’.
2. A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, e’ determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto e’ individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e’ utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilita’ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
Art. 21 Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All’articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) e’ aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23 Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonche’ le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano