Lo avevamo già annunciato (v. precedente articolo) che fosse nell’aria: riecco la mediazione obbligatoria che rappresenta uno dei punti cardine del decreto partorito ieri dopo cinque calde ore di consiglio dei Ministri.

Senza più rischi di incostituzionalità per eccesso di delega, visto che sarà disciplinata da un decreto legge.

Riassumiamo gli otto punti di novità sostanziale che caratterizzeranno l’istituto:

 

  1. esclusione delle cause di responsabilità per danno derivante da circolazione dei veicoli (tutte le altre materie permangono); è stata perciò esclusa la materia in cui (complici le grandi assenti, ossia le compagnie assicuratrici), la mediazione aveva dato scarsa prova di funzionalità.
  2. Laddove si controverta su diritti c.d. “disponibili” (per esempio contratti, rapporti societari ecc. non materie quali filiazione, separazione, matrimonio ecc.) il giudice può obbligare le parti ad esperire un tentativo di mediazione (nella precedente versione, la formula era molto più blanda: il giudice poteva “invitare” le parti …).
  3. Integrale gratuità per i soggetti che avrebbero diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
  4. Previsione di un incontro preliminare (informativo / programmativo) in cui parti e mediatore vagliano se vi sia possibilità e in qual modo procedere con la mediazione. Diverrà importantissimo l’impatto primario mediatore / parti  e la capacità del primo di generare empatia, fiducia, senso di imparzialità ed autorevolezza di ottimale gestione della procedura.
  5. Abbattimento dei costi, con riguardo al predetto incontro preliminare. In particolare si prevede che l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.
  6. Termine massimo di durata della mediazione ridotto da quattro a tre mesi.
  7. Necessità di assistenza degli avvocati in mediazione, affinché possano sottoscrivere l’accordo ivi raggiunto, condizione essenziale perché questo possa poi ottenere l’omologa giudiziale ai fini di iscrizione ipotecaria e di acquisizione dell’efficacia esecutiva.
  8. Gli avvocati sono riconosciuti mediatori di diritto.

 

articolo postato da      Avv. Filippo Martini – Avv. Alessandro Martini