Il 30 novembre 2011 scade il termine per effettuare il pagamento finalizzato a definire le controversie instaurate con l’agenzia delle entrate (ora direzioni provinciali) avverso atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1 maggio 2011 dinnanzi alle Commissioni Tributarie o alla Corte di Cassazione. In base all’art. 39 comma 12 d.l. 98/2011 sono infatti definiti chiaramente i presupposti, le modalità e gli effetti della definizione.
Quanto ai presupposti, come anticipato, occorre che il contribuente abbia presentato ricorso avverso un avviso di accertamento anteriormente al 1 maggio 2011 o che, comunque, a tale data risulti pendente un procedimento anche in grado di appello ovvero in Cassazione.
L’oggetto del contendere deve riguardare un importo non superiore ad euro 20.000. Sul punto la norma non pare esaustiva in quanto non risulta specificato se, detto importo, concerna solamente l’imposta oggetto di accertamento, ovvero anche gli interessi e le sanzioni che come noto in base al d.lgs. 472/1997 possono essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento della maggiore imposta. Sul punto (e su molti altri punti di eventuale incertezza) soccorre la circolare interpretativa dell’agenzia delle entrate direzione centrale affari legali e contenzioso n. 48/E del 24.10.2011 che precisa (pag. 12) come “il riferimento – contemplato all’articolo 39 D.L. n. 98/2011 – al valore massimo della lite definibile, pari a 20.000 euro, implica che tale ammontare vada riferito all’importo complessivo di tutte le imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugnato“. Sebbene la circolare avrebbe potuto essere più precisa, la stessa sembra dare per implicito il computo del valore delle varie imposte contemplate in ogni singolo atto di accertamento, con esclusione delle sanzioni se irrogate contestualmente. Qualora invece le sanzioni vengano irrogate autonomamente con separato atto, allora anche queste saranno definibili se di valore inferiore a 20.000 euro.
Dal punto di vista “soggettivo” poi, la predetta circolare chiarisce in modo inequivocabile che le uniche liti definibili sono quelle con le Agenzie delle Entrate e dunque, sono da escludere quelle pendenti nei confronti delle Regioni, Province, Comuni o altri enti e/o apparati della Pubblica Amministrazione diversi dalle Agenzie delle Entrate.
Le modalità della definizione sono le seguenti: si pagano euro 150 se la lite (valore imposta) è inferiore ad euro 2000. Se invece gli importi sono superiori, scattano delle aliquote percentuali: si corrisponde il 30% dell’imposta accertata quando ancora non vi è stata alcuna sentenza. Si corrisponde il 10 % nel caso in cui vi sia una sentenza già favorevole al contribuente. Si corrisponde il 50% nel caso in cui vi sia una sentenza già sfavorevole contribuente. In caso di soccombenza parziale si applicheranno pro quota sia la percentuale del 10 che del 50 per cento. La lite deve definirsi con il versamento dell’importo dovuto, entro il 30 novembre 2011 utilizzando il codice tributo 8082 e scomputando gli importi eventualmente già versati in precedenza (sono però escluse la compensazione e i pagamenti rateali). Per il pagamento si utilizza un normale modello F24. Poi va presentata entro il 31 marzo 2012 in via telematica anche attraverso i front office delle agenzie e gli sportelli remoti, la domanda di definizione il cui modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13.09.2011.
Gli effetti della definizione, sono quelli della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di deposito della comunicazione di regolarità da parte dell’agenzia delle entrate. Sebbene l’istituto della cessazione della materia del contendere non sia previsto nel codice di procedura civile per i giudizi pendenti in Cassazione, varrà quel principio consolidato per cui, in detta sede, è ammessa l’estinzione per sopravvenienza di una situazione di fatto che, eliminando la posizione di contrasto faccia venire meno la necessità di ottenere una pronuncia sull’oggetto della contesa.
Altro effetto importante, correlato alla fattispecie in esame e non solo alla volontà o meno di dirimere la medesima è collegato al decorso dei cosiddetti “termini processuali” e di decadenza.
In particolare, la lettera c) del comma 12 prevede che sono sospesi i giudizi pendenti ed in corso per un periodo di tempo che va dal 6 luglio 2011 sino al 30 giugno 2012. Inoltre, qualora vi sia già stata pronuncia di una sentenza, saranno sospesi i termini per proporre ricorso in appello o il ricorso per Cassazione, controricorso ecc. sempre per un periodo temporale che va dal 6 luglio 2011 fino al 30 giugno 2012. La circolare interpretativa sopra citata, apre invero ad alcune perplessità quando afferma di non ritenere sospesi i termini laddove fossero proposti ricorsi cumulativi ove uno o più atti impugnati (o anni di imposta) si riferissero ad importi superiori al limite di 20.000 euro (pag. 43 e ss.). I dubbi sorgono, in quanto la norma non definisce nulla di preciso al riguardo. In ogni caso, qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, i termini processuali riprenderanno a decorrere ritualmente dal 1 luglio 2012.